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Nuovo Codice delle Assicurazioni

Il 1° Gennaio 2006 è entrato in vigore il Nuovo Codice delle Assicurazioni ma per la sua applicazione si è dovuto attendere il 2007.
La principale novità per il guidatore riguarda l’obbligatorietà dell’INDENNIZZO DIRETTO: per la sua applicazione non è più necessaria la firma congiunta dei due guidatori sul modulo CAI, pertanto sia in caso di accordo che di disaccordo il danneggiato deve richiedere il risarcimento danni rivolgendosi direttamente alla propria Compagnia, e non a quella del responsabile (vedi procedura di risarcimento diretto).

Denunciare il sinistro

In caso di sinistro l’assicurato ha l’obbligo di informare per iscritto la propria Compagnia (entro 3 giorni secondo il codice civile), anche nel caso in cui ritenga di non avere alcuna responsabilità (denuncia cautelativa).
A tal fine è possibile usare il modulo predisposto dalla Compagnia stessa oppure il modulo per la constatazione amichevole (modulo CAI). In ogni caso è bene fare attenzione ad alcuni dati essenziali: luogo, data e dinamica del sinistro, dati personali dei soggetti interessati, dati relativi ai veicoli (assicurazione, targa, modello ecc.)

Attenzione!
Chi omette di denunciare il sinistro rischia di perdere il diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

Il danneggiato fino al 31 Gennaio 2007, aveva due possibilità in caso di incidente :

  • se c’era accordo con la controparte sulle dinamiche dell’incidente, poteva rivolgersi alla propria Compagnia di assicurazione per ottenere l’indennizzo diretto (CID volontario);
  • se non c’era accordo con la controparte, poteva rivolgersi all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro (procedura ordinaria).

Dal 1 Febbraio 2007, invece, è entrato in vigore il Risarcimento Diretto: sia in caso di accordo con la controparte sia in caso di disaccordo l’assicurato deve rivolgersi alla propria Compagnia di assicurazione che provvederà alla liquidazione del danno per poi rivalersi sull’assicurazione del responsabile.

Vecchia procedura "CID" - Convenzione Indennizzo Diretto

(vedi anche risarcimento diretto)

Il CID è un accordo stipulato tra le maggiori Compagnie assicuratrici operanti in Italia che prevede la riduzione dei tempi di liquidazione.
In sostanza l’assicurato può richiedere ed ottenere l’indennizzo rivolgendosi direttamente alla propria Compagnia, invece che all’assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.
Oggi, la convenzione C.I.D. è stata sostituita e inglobata nella convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). 

Come ottenere il risarcimento CID

Condizione indispensabile per ottenere il pagamento direttamente dalla propria Compagnia è la compilazione e la controfirma (da entrambe le parti) del modulo CAI – Constatazione Amichevole di Incidente – o “modulo blu”.

Nella compilazione è necessario non omettere i seguenti dati:

  • nomi degli assicurati;
  • nomi delle compagnie di assicurazione;
  • targhe dei veicoli coinvolti;
  • circostanze del sinistro;
  • firme dei conducenti;

La procedura CID può essere utilizzata a patto che vengano rispettate altre condizioni:

  • l’incidente riguardi solo due veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole)
  • l’incidente abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona
  • non ci sono contestazioni sulla dinamica del sinistro

PER UNA GUIDA COMPLETA DI SUPPORTO GRAFICO Clicca qui

Quali sono i tempi per la perizia e la liquidazione del danno ?

La propria Compagnia dopo aver ricevuto la denuncia del sinistro, deve provvedere alla perizia del danno entro 10 giorni dal giorno in cui gli viene messo a disposizione il veicolo e deve corrispondere l’indennizzo entro i 15 giorni successivi.

Nel caso non ci sia accordo sull’entità del danno ?

In questo caso l’assicurazione paga ugualmente la somma stimata, ma ciò non pregiudica il diritto dell’assicurato ad una successiva pretesa sulla differenza rimanente (dallo stesso assicuratore o da quello del veicolo responsabile del sinistro). 

Procedura ordinaria - La richiesta di risarcimento danni

(vedi anche risarcimento diretto)

Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, quando non c’era accordo tra le parti (e quindi non si utilizzava la procedura CID) era necessario avviare la procedura ordinaria di risarcimento danni. Oggi si ricorre a tale procedura solo se il sinistro non rientra nei casi di applicazione della nuova procedura di risarcimento diretto (incidente con: più di due veicoli, danni fisici gravi ai conducenti, veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non targati in base alle nuove norme).
La procedura ordinaria prevede che la richiesta di risarcimento danni venga inoltrata, possibilmente tramite raccomandata A/R, alla Compagnia del veicolo responsabile (un esempio di modulo di richiesta: clicca qui).

Il liquidatore in base ai dati ottenuti (perizia dei veicoli, dichiarazioni, documentazione medica ecc.) accerta l’esistenza dei danni e comunica al danneggiato la somma che è disposto a liquidare.
Oppure, in alternativa, può non formulare offerte, specificando le sue motivazioni.

Quali sono i tempi per la definizione del sinistro?

La legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistro entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni, la definizione deve avvenire entro 90 giorni (ISVAP).

A questo punto il danneggiato può:

  • Accettare l’offerta: l’assegno dovrà essere inviato entro 15 giorni dall’accettazione.
  • Rifiutare l’offerta: l’assegno dovrà essere comunque inviato entro 15 giorni dal rifiuto, mentre il danneggiato potrà incassarlo (a titolo di acconto) senza pregiudicare il suo diritto ad una successiva fase contenziosa. E' bene, pertanto, fare attenzione a cosa si firma sulla quietanza, in modo da non precludersi la possibilità di chiedere ulteriori risarcimenti.
  • Non rispondere: decorsi 30 giorni dalla proposta, l’assegno dovrà comunque essere inviato (entro 15 giorni). Anche in questo caso è bene fare attenzione a ciò che si firma all'atto della riscossione.

Se la compagnia non rispetta i tempi per la definizione del sinistro (con proposta di rimborso o con le motivazioni per cui non intende rimborsare), oppure se il danneggiato non intende accettare l'offerta proposta, è possibile avviare un procedimento giudiziario di risarcimento chiamando in causa sia il responsabile che la sua Compagnia Assicuratrice.
Il primo passo è quello della conciliazione dopo aver inviato una lettera raccomandata A/R di contestazione (messa in mora)

 

ATTENZIONE ALLA PRESCIZIONE !

Ai sensi dell’art 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro da circolazione si prescrive in 2 anni dal giorno dell’incidente.
In caso di sinistro legato ad una garanzia accessoria alla R.C. auto (furto, incendio, kasko ecc.) il diritto all’indennizzo si prescrive dopo un anno (ai sensi dell’art 2959 c.c.)

Fondo di garanzia per le vittime della strada

E’ un fondo istituito dal legislatore per tutelare i danneggiati in alcuni casi particolari ed entro i massimali obbligatori; il fondo interviene a condizione che si tratti di:

  • sinistri causati da veicoli o natanti non identificati, solo per danni alle persone;
  • sinistri causati da veicoli o natanti non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di 500 Euro, per i danni alle cose;
  • sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa".
  • Sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario

Il fondo è alimentato dai contributi sui premi RC auto raccolti dalle Compagnie, ed è gestito dalla CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici).
Nel caso si verifichino i presupposti per l’indennizzo è necessario inoltrare la richiesta di risarcimento danni all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano)

Danno biologico

Il Codice delle Assicurazioni, tra le altre novità recate dal testo, ha precisato la definizione di danno biologico.
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

 


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