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Nuovo Codice delle AssicurazioniIl 1° Gennaio 2006 è entrato in vigore il Nuovo Codice delle Assicurazioni ma per la sua applicazione si è dovuto attendere il 2007. Denunciare il sinistroIn caso di sinistro l’assicurato ha l’obbligo di informare per iscritto la propria Compagnia (entro 3 giorni secondo il codice civile), anche nel caso in cui ritenga di non avere alcuna responsabilità (denuncia cautelativa). Attenzione! Il danneggiato fino al 31 Gennaio 2007, aveva due possibilità in caso di incidente :
Dal 1 Febbraio 2007, invece, è entrato in vigore il Risarcimento Diretto: sia in caso di accordo con la controparte sia in caso di disaccordo l’assicurato deve rivolgersi alla propria Compagnia di assicurazione che provvederà alla liquidazione del danno per poi rivalersi sull’assicurazione del responsabile. Vecchia procedura "CID" - Convenzione Indennizzo Diretto(vedi anche risarcimento diretto) Il CID è un accordo stipulato tra le maggiori Compagnie assicuratrici operanti in Italia che prevede la riduzione dei tempi di liquidazione. Come ottenere il risarcimento CIDCondizione indispensabile per ottenere il pagamento direttamente dalla propria Compagnia è la compilazione e la controfirma (da entrambe le parti) del modulo CAI – Constatazione Amichevole di Incidente – o “modulo blu”. Nella compilazione è necessario non omettere i seguenti dati:
La procedura CID può essere utilizzata a patto che vengano rispettate altre condizioni:
PER UNA GUIDA COMPLETA DI SUPPORTO GRAFICO Clicca qui Quali sono i tempi per la perizia e la liquidazione del danno ?La propria Compagnia dopo aver ricevuto la denuncia del sinistro, deve provvedere alla perizia del danno entro 10 giorni dal giorno in cui gli viene messo a disposizione il veicolo e deve corrispondere l’indennizzo entro i 15 giorni successivi. Nel caso non ci sia accordo sull’entità del danno ?In questo caso l’assicurazione paga ugualmente la somma stimata, ma ciò non pregiudica il diritto dell’assicurato ad una successiva pretesa sulla differenza rimanente (dallo stesso assicuratore o da quello del veicolo responsabile del sinistro). Procedura ordinaria - La richiesta di risarcimento danni(vedi anche risarcimento diretto) Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, quando non c’era accordo tra le parti (e quindi non si utilizzava la procedura CID) era necessario avviare la procedura ordinaria di risarcimento danni. Oggi si ricorre a tale procedura solo se il sinistro non rientra nei casi di applicazione della nuova procedura di risarcimento diretto (incidente con: più di due veicoli, danni fisici gravi ai conducenti, veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non targati in base alle nuove norme). Quali sono i tempi per la definizione del sinistro?La legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistro entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni, la definizione deve avvenire entro 90 giorni (ISVAP). A questo punto il danneggiato può:
Se la compagnia non rispetta i tempi per la definizione del sinistro (con proposta di rimborso o con le motivazioni per cui non intende rimborsare), oppure se il danneggiato non intende accettare l'offerta proposta, è possibile avviare un procedimento giudiziario di risarcimento chiamando in causa sia il responsabile che la sua Compagnia Assicuratrice.
ATTENZIONE ALLA PRESCIZIONE ! Ai sensi dell’art 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro da circolazione si prescrive in 2 anni dal giorno dell’incidente. Fondo di garanzia per le vittime della stradaE’ un fondo istituito dal legislatore per tutelare i danneggiati in alcuni casi particolari ed entro i massimali obbligatori; il fondo interviene a condizione che si tratti di:
Il fondo è alimentato dai contributi sui premi RC auto raccolti dalle Compagnie, ed è gestito dalla CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici). Danno biologicoIl Codice delle Assicurazioni, tra le altre novità recate dal testo, ha precisato la definizione di danno biologico. |
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