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Risarcimento Diretto

Dal 1 febbraio 2007 è entrato in vigore il risarcimento diretto, il nuovo sistema di rimborso assicurativo che consente al danneggiato di rivolgersi direttamentealla propria Compagnia.

La procedura di risarcimento diretto si può attivare solo in caso di:

  • incidente avvenuto in Italia;
  • sinistro tra non più di due veicoli, immatricolati e assicurati in Italia;
  • scontro con ciclomotore in possesso della nuova targa prevista dal regime entrato in vigore il 14 luglio 2006;
  • danni fisici alla persona del conducente non gravi (solo in caso di lesioni fino al 9% di invalidità permanente, come ad es. il colpo di frusta o la frattura di un arto)

Dunque, il nuovo sistema non si applica a tutti i sinistri, ma solo a quelli più "semplici" (che si stima ammontino a circa il 90% del totale); per gli altri resta in vigore la procedura tradizionale.

Ricordiamo che l’adesione alla procedura di risarcimento diretto è obbligatoria per tutte le imprese assicurative italiane, facoltativa per quelle straniere.

Risarcimento del terzo trasportato

I trasportati che subiscono danni a seguito di un incidente stradale, salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, sono tenuti a promuovere la procedura di risarcimento ordinaria esclusivamente nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stavano viaggiando, a prescindere dalle responsabilità del sinistro.
L’assicuratore è tenuto a risarcire i danni fino al massimale minimo di legge (euro 774.685,35). In caso di danno superiore il trasportato dovrà rivolgersi alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile, sempre che il responsabile sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Come chiedere il risarcimento diretto

  • Se c’è accordo con la controparte e l’assicurato ritiene di avere ragione, è necessario  presentare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia, utilizzando possibilmente il Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu) compilato e firmato dalle parti (in questo modo i tempi di rimborso saranno più brevi)
  • Se non c’è accordo, anche in questo caso l’assicurato deve presentare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia. Saranno poi le imprese assicurative a stabilire le responsabilità.
  • Se l’assicurato ritiene di avere torto, ha l’obbligo di presentare la denuncia di sinistro alla propria compagnia, avvalendosi eventualmente del Modulo Blu firmato dalle parti.

 

Se il sinistro non rientra nei casi di applicazione della nuova procedura di risarcimento diretto (incidente con: più di due veicoli, danni fisici gravi ai conducenti, veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non targati in base alle nuove norme) l’assicurato può sempre fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile.

La “consulenza” delle Compagnie

Le compagnie assicurative hanno dei precisi obblighi di assistenza, sia tecnica che informativa, nei confronti dell'assicurato, in tutte le fasi della procedura di risarcimento diretto. Tale "consulenza", almeno in teoria, dovrebbe sostituire quella legale. La legge, infatti, precisa che tramite il risarcimento diretto non sono rimborsabili le spese legali (o di consulenza) eventualmente sostenute, con esclusione di quelle medico-legali. Questo punto naturalmente è molto osteggiato dagli avvocati e dalle agenzie di infortunistica stradale.

Tempi di rimborso

Rimangono validi i termini previsti per la procedura ordinaria
La compagnia è obbligata a formulare l’offerta di risarcimento per i danni alle cose o al veicolo entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni, la definizione deve avvenire entro 90 giorni dall’avvenuta guarigione.

Se la compagnia ritiene che il sinistro non rientri nell'ambito di applicazione del risarcimento diretto, deve informarne il danneggiato con raccomandata a/r entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni.

Se l’assicurato dichiara di accettare la somma offerta, la compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.

Nota !
E’ bene sottolineare che nella procedura di risarcimento diretto, l'eventuale azione legale di risarcimento in caso di disaccordo (la Compagnia si rifiuta di liquidare il danno, non rispetta i termini di liquidazione o la somma non è ritenuta sufficiente), deve essere fatta nei confronti della propria compagnia assicuratrice (salvo la richiesta di intervento in giudizio da parte della compagnia del danneggiante).

Consiglio !
Nel caso in cui la compagnia non rispetta i tempi di rimborso previsti è possibile rivolgersi all’ISVAP - Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, 06-42133000

Rimborso in forma specifica

Si tratta di una nuova forma di rimborso “equivalente” che permette di ottenere la riparazione gratuita dell'auto attraverso officine convenzionate con la propria compagnia, al posto del pagamento con assegno o bonifico.
La legge prevede l’utilizzo di tale rimborso a condizione che sia:
 - espressamente previsto dal contratto
 - associato a sconti sulle tariffe base (sconti che devono essere chiaramente indicati).

 


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